1. Il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono».